Conversano: agevolazioni per tasse comunali

In questi giorni si è discusso molto sul “problema tasse” a Conversano. “A sollevare tale questione sono state le opposizioni che, come spesso accade in questi casi, non tengono in considerazione la reale situazione economico finanziaria dello Stato Italiano e dell’intera Comunità Europea, ma soprattutto  non considerano l’esigenza di mantenere, specie in un momento come questo, solido e stabile il bilancio finanziario del comune. E’ per questo che usano strumentalmente l’argomento e non parlano delle numerose agevolazioni presenti” così replica il sindaco della città Giuseppe Lovascio. Di seguito, analizziamo le principali agevolazioni in favore dei conversanesi.

Terreni

1.      I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a)      del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;

b)      del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500

c)      del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. A partire dal 2015, si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

3. Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

1)      L’aliquota è ridotta nei casi previsti dal DL 201/2011, art. 13, comma 9, fino allo 0.4% nel caso di immobili secondo le modalità previste dall’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998, a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale da parte del conduttore.

TARI

1. Ai sensi della lettera d) comma 659, dell’art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

1.a) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all’estero ed iscritti all’AIRE del Comune per più di sei mesi all’anno – riduzione del 30%

2. Ai sensi del comma 660, dell’art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

2.a) abitazioni occupate esclusivamente da uno o due pensionati residenti di età superiore a 65 anni – riduzione del 30 % – (Ai soli fini della riduzione, nel numero degli occupanti, non si considera l’eventuale presenza di badante ivi domiciliata o residente).

2.b) abitazioni occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di handicap grave o invalidità al 100% certificato ai sensi della normativa vigente – riduzione del 30 %;

2.c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo – riduzione del 30%.

1.      Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:

1.a) Nuove Attività artigianali e commerciali situate nel centro storico – riduzione del 50% per un periodo limitato di 3 anni.

Ai fini dell’applicazione di tale agevolazione intendono attività artigianali e commerciali oggetto dell’agevolazione quelle attività tese alla diffusione e allo sviluppo dell’artigianato locale (anche souvenir), di antichi mestieri, di laboratori di arte (pittura, scultura, restauro e attività d’arte varia), di gallerie d’arte, di librerie, e di servizi risvolti al turismo quali nolo bici, navette o altri mezzi per il turista e altre idee innovative nell’accoglienza del turista;

1.b) Nuclei familiari composti da 5 o più componenti che abbiano un reddito ISEE non superiore a 10.000 euro annui – esenzione totale;

1.c) Nuclei familiari composti da 5 o più componenti che abbiano un reddito ISEE compreso tra 10.001 e 15.000 euro annui – riduzione del 30%.

TASI

Sono previste, infine, Esenzione fabbricati cat. D, detrazioni 50 euro per rendite fino al 550 e detrazione 30 euro per rendite da 551 a 650.