Monopoli, revocato limiti orario per l’asporto
Con Ordinanza contingibile e urgente n. 166 dell’11 maggio 2020, il Sindaco di Monopoli Angelo Annese ha disciplinato le misure di contenimento del contagio da Covid-19 da applicarsi sull’intero territorio comunale in materia di ristorazione con asporto, orario di vendita al pubblico di esercizi commerciali, apertura del cimitero, chiusura al pubblico di piazze e aree giochi di pertinenza comunale al fine di tutelare l’incolumità pubblica ed evitare assembramenti, revocando l’Ordinanza Sindacale n. 166 del 29 aprile 2020.
Fino al 17 maggio 2020 è stato revocato il limite orario delle ore 19.00 per l’apertura al pubblico degli esercizi commerciali autorizzati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio ed è stato revocato il limite orario delle ore 21.30 per l’attività di asporto per tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e negozi mobili. Resta salvo quanto previsto dall’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, all’interno degli esercizi pubblici potrà accedere un solo acquirente alla volta per effettuare l’asporto, dotato di idoneo DPI (mascherina).
Sempre fino al 17 maggio 2020, il cimitero resterà aperto al pubblico dalle ore 07.00 alle ore 14.00, tutti i giorni compresi i festivi; all’interno si potrà accedere solo con idonei DPI (mascherina). Inoltre, rimarranno chiuse, per il tramite di recinzione oppure di nastro bicolore o di transenne laddove assenti cancelli o recinzioni, le seguenti aree pubbliche: Piazza Sant’Antonio, Piazza Manzoni, Piazza Falcone e Borsellino, Piazzetta Sacro Cuore, Piazzetta Sant’Anna, Piazzetta di Via Vecchia Sant’Antonio e tutte quelle aree dove sono presenti giochi per bambini. Riaprono, dunque, Piazza Vittorio Emanuele e la Villa Comunale. Le restanti aree pubbliche, precedentemente chiuse con Ordinanza Sindacale n. 138/2020, rimarranno aperte a condizione che sia rispettato il rigoroso distanziamento sociale di almeno un metro e siano evitate forme di assembramento; in dette aree sono vietate anche le attività ricreative quali giochi con le carte e qualsiasi gioco di squadra.
La violazione dell’Ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.