Marchitelli, “ancora costretto a replicare a Lacatena”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Vito Marchitelli con la quale lo stesso replica alle recenti affermazioni di Lacatena e Bellomo

Gentile Direttore,

ancora una volta, mio malgrado, mi vedo costretto a rimediare alle ormai comprovate incompetenze, dimostrate, in più occasioni, dai consiglieri d’opposizione, con particolare riferimento al gruppo della Lege e di Forza Italia e ai loro capogruppo.

È doveroso sottolineare che la domenica pomeriggio preferirei dedicarla ad altro, ma, spesso, sento l’obbligo di chiarire ai nostri concittatini alcuni aspetti che possono generare confusione tra la popolazione, soprattutto a seguito di alcune dichiarazioni che vengono diffuse attraverso il sito istituzionale del Consiglio Della Regione Puglia (https://www.consiglio.puglia.it/) e che vengono spesso riprese da diversi organi di stampa locali e regionali (fortunatamente certe scriteriate dichiarazioni, difficilmente varcano i confini regionali, anche se, di contro, coinvolgono spesso rappresentanti che siedono alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica).

Nella circostanza del caso, faccio riferimento a due particolari note, la Nr.: 241 del 22/01/2021

Sanità
Ospedale San Giacomo di Monopoli e test rapidi, Bellomo presenta una interpellanza urgente

e la Nr.: 244

Sanità
Test rapidi ospedale Monopoli, Lacatena (FI): “Si provveda subito a tutela di tutti i pazienti”

dove I consiglieri Bellomo e Lacatena, entrando nel merito dello screening sanitario presso l ospedale San Giacomo di Monopoli, chiedono perché non vengano effettuati test antigenici rapiti a chi fa accesso al pronto soccorso dell’Ospedale San Giacomo.

A tal proposito li invito, prima di generare inutili polemiche, a leggere quanto segue:

Circolare Ministero Salute 8 gennaio 2021 – Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing – prot 0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P

OGGETTO: Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.

di cui allego link:

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78155&parte=1%20&serie=null

Tale circolare chiarisce e risponde alle loro perplessità, senza necessita di scomodare o accusare gli organi politici regionali di riferimento.
(potrebbero approfondire certi argomenti, senza chiedere ripetizioni all’assessore alla sanità)

Nella circolare ministeriale, infatti, si chiariscono le definizioni di casi COVID e si specificano i casi in cui possono essere utilizzati i test antigenici in ambiente ospedaliero, che, va ribadito, in caso di positività, necessitano di conferma attraverso tampone molecolare.

Sempre nella stessa circolare vengono date indicazioni sul metodo di trasmissione dei casi positivi individuati attraverso screening antigenico effettuato presso i medici di base, le farmacie territoriali o i laboratori riconosciuti.

In merito al trasferimento da parte del 118 in altre strutture distanti 40 km, va ricordato che al momento dell’intervento, le unità del 118 individuano le strutture ospedaliere più indicate per il trattamento dei casi di cui prendono carico, e che, quindi, i pazienti non vengono portati presso le strutture di Bari per effettuare il tampone, ma, semplicemente, perché più indicate per il trattamento delle sintomatologie dei pazienti che richiedono l intervento del 118.

Ad ogni modo, riporto parte della circolare ministeriale, come promemoria per la popolazione.

DEFINIZIONE CASO COVID-19

Criteri clinici

Presenza di almeno uno dei seguenti sintomi: – tosse – febbre – dispnea – esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

Criteri radiologici

Quadro radiologico compatibile con COVID-19.

Criteri di laboratorio
1. Rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico, OPPURE
2. Rilevamento dell’antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico in contesti e tempi definiti nella sezione dedicata: “Impiego dei test antigenici rapidi”.

Criteri epidemiologici
Almeno uno dei due seguenti link epidemiologici: – contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso;
– essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2.

Classificazione dei casi
A. Caso Possibile Una persona che soddisfi i criteri clinici.
B. Caso probabile Una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico, OPPURE una persona che soddisfi i criteri radiologici.
C. Caso confermato Una persona che soddisfi il criterio di laboratorio.

Distinti saluti

Vito Marchitelli

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