Coronavirus, guida ai rimborsi …
CORONAVIRUS: come richiedere il rimborso di viaggi, eventi, treni, partite, concerti, concorsi, …
ACCI – “ASSOCIAZIONE CONSUMATORI CITTADINI ITALIANI”
Rispondiamo alle numerose segnalazioni pervenute nelle sedi ACCI del territorio nazionale a riguardo di viaggi prenotati e disdettati per impossibilità o per il reale timore di possibili contagi da Coronavirus, per i quali si richiede il rimborso totale delle spese sostenute, per cui in alcuni casi le agenzie e/o i tour operator applicherebbero rimborsi solo parziali e penali di cancellazione.
Fondamentalmente, le spese sostenute per voli, treni, hotel, per viaggi di lavoro, di piacere, concorsi, manifestazioni, feste, partite di calcio, eventi, viaggi d’istruzione, concerti, ect, in caso di cancellazione a causa dell’improvvisa ed imprevedibile Epidemia Sanitaria da Nuovo Coronavirus dovranno essere rimborsate integralmente, senza costi aggiuntivi e prive di penali.
La giurisprudenza stabilisce che “nei contratti con prestazioni corrispettive la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, intesa come l’impossibilità che si è verificata, quando la situazione impedisce di fatto la prestazione e non può essere superata con lo sforzo diligente, non è necessaria un’impossibilità assoluta ma è sufficiente una mera maggior difficoltà”.
Una recentissima sentenza della Cassazione ha definito che “…la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 10/07/2018 n° 18047).
L’art. 1463 c.c. contempla “l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per un evento grave ed imprevisto, o per causa di forza maggiore (nel caso di specie: l’improvvisa ed imprevedibile Epidemia Sanitaria da Nuovo Coronavirus), ed è risolutivo al problema del rischio nelle obbligazioni corrispettive stabilendo il principio che il danno derivante dall’impossibilità della prestazione di un’obbligazione ricade sul debitore stesso, in quanto esso perde il diritto alla controprestazione: nulla egli può pretendere dalla controparte perché nulla ha ad essa dato.”
In definitiva, l’art. 1463 sancisce un diritto fondamentale a tutela del Consumatore che gli permette di non subire un danno tangibile e concreto, nei casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta.
Detto ciò, e per mera correttezza, appare opportuno evidenziare che nel caso in cui la compagnia assicuratrice, l’agenzia viaggi o il tour operator non dovessero recepire la normativa di legge per la risoluzione del contratto in vigenza della Epidemia Sanitaria da Nuovo Coronavirus , o in quei casi in cui il contratto sottoscritto non preveda espressamente nulla in tal senso e/o il viaggio non abbia come destinazione un territorio soggetto a limitazione per motivi di sicurezza o per emergenza sanitaria, il relativo rimborso potrebbe non essere riconosciuto automaticamente e, pertanto, nell’ipotesi in cui non venga accolta la propria richiesta, seppur giustificata da una forza maggiore o da una impossibilità sopravvenuta, il Consumatore avrà comunque la possibilità di adire le vie legali per la tutela del proprio diritto violato.
17 Marzo 2020
Il direttivo, ACCI Nazionale.
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