Assunzioni, chiuse indagini su Emiliano, Ruggieri e i Cera
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, su disposizione di questo Ufficio, al termine di una complessa e prolungata attività di indagine hanno eseguito un provvedimento di avviso di conclusione delle indagini, ex art. 415 bis c.p.p., nei confronti di:
– Cera Angelo (Esponente del partito politico UDC e ex parlamentare della Repubblica italiana, padre di Cera Napoleone)e Cera Napoleone (Consigliere Regionale della Regione Puglia):
(.) per l’ipotesi di reato di cui agli artt. 81 co. 2, 110, 56 e 319 quater c.p., in ragione di pressioni che si sarebbero tradotte in tentativi di induzione indebita a dare o a promettere utilità esercitati dai Cera nei confronti degli amministratori del CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA, al fine di ottenere l’assunzione, presso l’Ente, di alcune persone. Tali condotte non avrebbero sortito però l’effetto voluto dai Cera proprio in conseguenza della ferma opposizione da parte degli stessi amministratori del Consorzio;
(.) per l’ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 319 quater co. 1, per un presunta induzione indebita a dare o promettere utilità, esercitata dai Cera nei confronti del Direttore Generale della ASL Foggia, Dr. Vito Piazzolla, tesa a bloccare o comunque sospendere il processo di affidamento alla società “Sanitàservice ASL FG Srl” dell’attività di Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.). Tale condotta avrebbe provocato il mancato avvio del C.U.P. che, internalizzato nell’ambito della ASL Foggia, avrebbe prodotto un sensibile risparmio di spesa pubblica. I Cera avrebbero, nella circostanza, avvantaggiato una società di servizi sulla quale avrebbero potuto influire, soprattutto, in termini di assunzioni di personale dipendente;
(.) per l’ipotesi di reato di cui agli artt. 110 c.p. e all’art. 86 co. 2 D.P.R. 570/1960, in ragione dell’ipotizzato ottenimento della posizione lavorativa di una persona molto vicina a Rosalia BISCEGLIA, consigliere comunale di Manfredonia (FG), in cambio del voto da parte di quest’ultima a favore di un candidato sostenuto da Angelo e Napoleone CERA, in occasione dell’elezione del Consiglio Provinciale di Foggia;
(.) per l’ipotesi di reato di cui agli artt. 81 co. 2, 110, 319 in relazione ad un ipotizzato accordo corruttivo con Michele Emiliano, finalizzato a condizionare la procedura di nomina, da parte del Presidente della Regione Puglia, del commissario dell’ASP (Azienda pubblica di Servizi alla Persona) “CASTRIOTA E CORROPPOLI”.
In proposito, Angelo e Napoleone CERA, anche mediante l’intervento di Salvatore Ruggeri, Assessore regionale al Welfare – Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, Programmazione Sociale ed Integrazione Socio-Sanitaria, hanno manifestato al Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, la propria disponibilità a sostenere nell’ambito delle elezioni amministrative comunali candidati di espressione di quest’ultimo, in cambio dell’interessamento per la designazione ai vertici dell’ASP “CASTRIOTA E CORROPPOLI” di un soggetto indicato dai medesimi Cera, quale contropartita per l’appoggio elettorale garantito.
– Piazzolla Vito (Direttore Generale della ASL di Foggia) per l’ipotesi di reato di cui agli artt. 81, co. 2, 319 quater co. 2, 323 c.p., in quanto il Direttore Generale della ASL di Foggia avrebbe assecondato alle richieste avanzate dai Cera, in violazione di obblighi di legge, e disposto il blocco o comunque la sospensione del processo di affidamento alla società “Sanitàservice ASL FgSrl” dell’attività di gestione del C.U.P. dell’ASL di Foggia. L’iter di internalizzazione all’ASL sarebbe stato prossimo alla definizione e avrebbe comportato per la stessa ASL di Foggia vantaggi in termini di risparmio di costi. Ma la condotta del Pubblico Ufficiale non avrebbe permesso ciò ed anzi avrebbe consentito un ingiusto profitto a favore della stessa società di servizi vicina ai Cera sulla quale, come detto, gli stessi avrebbero potuto influire.
– Bisceglia Rosalia Immacolata (Consigliere Comunale di Manfredonia) per l’ipotesi di reato di cui all’art. 86 co. 2 D.P.R. 570/1960 per voto di scambio.
– Michele Emiliano (Presidente della Regione Puglia) Salvatore Ruggeri (Assessore al Welfare della regione Puglia) per l’ipotesi di reato di cui agli artt. 81 co. 2, 110 e 321 c.p. in ragione di un ipotizzato accordo corruttivo tra Michele Emiliano ed Angelo e Napoleone CERA. In sostanza, il Presidente della Regione Puglia avrebbe acconsentito (in termini di sola promessa) a rinunciare ad una autonoma valutazione e a una imparziale comparazione degli interessi in gioco, con particolare riferimento alla individuazione del soggetto maggiormente idoneo a svolgere le funzioni di Commissario dell’ASP (Azienda pubblica di Servizi alla Persona) “CASTRIOTA E CORROPPOLI”, nonché ad utilizzare la propria discrezionalità per assecondare interessi di parte e non esclusivamente l’interesse della Pubblica amministrazione, per ricevere una ipotizzata utilità consistente nell’appoggio elettorale (ovvero 1.700/2.00. voti) e la presentazione di liste di candidati a supporto di Cera Angelo e Cera Napoleone a vantaggio del candidato sindaco di San Severo, Francesco Miglio, soggetto vicino al Presidente della Regione. In relazione all’esecuzione dell’accordo corruttivo, Salvatore Ruggeri (Assessore al Welfare della regione Puglia) sarebbe stato soggetto consapevole dei desiderata dei Cera e per questo si sarebbe posto da tramite tra i Cera e Michele Emiliano.
Il decreto successivamente non veniva sottoscritto dal Presidente Emiliano e, pertanto, l’accordo corruttivo sarebbe rimasto consumato nei termini della promessa.
Si precisa che, durante la fase di indagini preliminari, è stata concessa agli indagati l’opportunità di poter fornire chiarimenti in ordine alle ipotesi investigative oggetto di contestazione nelle forme e nei tempi previsti dal codice di procedura penale vigente, nel pieno rispetto del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Tale facoltà non è stata volutamente esercitata dagli indagati nel pieno rispetto delle loro legittime prerogative difensive.
Il G.I.P., pur riconoscendo nei fatti oggetto di indagine la sussistenza in astratto della fattispecie corruttiva, ha tuttavia precisato che non risultava sufficientemente provata l’esistenza dell’accordo corruttivo tra il dott. Michele Emiliano e i Cera; tale pronuncia è stata in ogni caso oggetto di impugnazione presso il Tribunale del Riesame di Bari che ancora non ha deliberato in merito. Peraltro, l’ormai prossima scadenza del termine delle indagini preliminari non consentiva di attendere ulteriormente la pronuncia del citato Tribunale.
E’ inoltre doveroso precisare che, successivamente alla pronuncia del Giudice per le indagini preliminari in argomento, sono state da questa Procura delegate all’articolazione del citato Nucleo P.E.F. competente per la repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione (Gruppo Tutela Spesa Pubblica – Sezione Anticorruzione) ulteriori mirate attività d’indagine atte a corroborare e supportare l’impianto probatorio già acquisito in ordine alle ipotesi di reato formulate nei termini indicati dal G.I.P. nei passaggi motivazionali contenuti all’interno del provvedimento cautelare in argomento.
Giova, infine, evidenziare che gli indagati si presumono non colpevoli fino a sentenza definitiva.