Monopoli, disposte nuove limitazioni anticontagio
Con Ordinanza n. 147 dell’11 marzo 2021, il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, ha disposto l’anticipazione dell’orario di chiusura dei negozi e il divieto di stazionamento, oltre ad ulteriori limitazioni all’asporto e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche già disciplinate con precedenti ordinanze. Le nuove disposizioni sono valide fino al 28 marzo 2021.
È disposto il divieto di asporto di alimenti e bevande dalle ore 18,00 per tutte le attività di ristorazione comprese nel Codice ATECO 56 (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, automezzi attrezzati, ecc.) e per tutte le attività di commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati comprese nel Codice ATECO 47.25. È, invece, consentita la consegna a domicilio anche in forma drive-in purché all’interno del veicolo ci siano presenti al massimo due conviventi.
È fatto divieto di consumazione su suolo pubblico di bevande alcoliche e super alcoliche dalle ore 05.00 alle ore 22.00, fatta eccezione per il servizio di somministrazione al tavolo per gli esercizi pubblici.
Inoltre, è disposta la chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo.
È sospesa dalle ore 19.30 e sino alle 05.00 del giorno successivo la vendita al dettaglio sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie strutture di vendita, ancorché ricompresi nei centri commerciali, nelle attività artigianali, ivi incluse quelle dei servizi resi alle persone, e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art 26 co. 2 del DPCM 2 marzo 2021. Restano aperte fino all’orario di chiusura le attività che effettuano la vendita di combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione, articoli funerari, articoli medicali e ortopedici, farmacie e parafarmacie, giornali, valori bollati e tabacchi.
All’interno degli esercizi commerciali dovrà accedere un solo componente per nucleo familiare, fatta salva la presenza di persona che necessitano di accompagnamento;
Infine, viene disposto il divieto di stazionamento all’aperto (se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente) o presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non per usufruire di servizi essenziali. In ogni caso dovrà essere mantenuto il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
La violazione dell’ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in legge n.35/2020 (pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 400 ad un massimo di euro 1.000). A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità competente potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi.