Le considerazioni del Movimento Manisporche sul “Programma eco-casa”

Il Movimento Manisporche di Monopoli, analizza la proposta di legge avanzata dai Consiglieri regionali Fabiano Amati, Filippo Caracciolo, Maurizio Bruno e Antonio Tutolo, che vorrebbe sostituire, e in forma ordinaria e definitiva, la LR 14/09 (il cosiddetto Piano Casa). Proposta di legge che ripete gli stessi vizi di incostituzionalità presenti nel Piano Casa e già sottoposti alla valutazione della Corte Costituzionale. 

Queste le loro considerazioni:

Art.1/comma1

  • richiede una delibera di C.C. per consentire incrementi all’edificabilità: delibera qualificata come “variante normativa” – ai sensi dell’art. 12 LR 20/01 – da sottoporre all’esame della Regione, che dovrà obbligatoriamente esaminarla entro 30gg e a fronte delle cui osservazioni i Comuni sono tenuti a esprimere solo la presa d’atto. La qualifica di variante programmatica che si vuole attribuire a siffatte delibere comunali contrasta con l’art. 12 LR 20/01 in base al quale ogni possibilità di incrementi volumetrici, rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici locali, costituisce variante strutturale, la cui approvazione rientra nell’attività concorrente con quella statale;
  • il 4° comma richiama l’art.28 DPR 380/01 che invero dovrebbe essere il 28/bis: quest’ultimo definisce il permesso di costruire convenzionato mentre l’art.28 riguarda la “vigilanza su opere di amministrazioni statali”.

Art.3/comma1

  • consentendo ampliamenti del 20% per edifici non residenziali che, nella loro complessiva entità inclusiva dell’ampliamento, possono venir destinati a residenza, si viola il DM 1444/68 giacché verrebbe a incrementarsi il carico urbanistico senza rispetto del limite minimo di 18mq/ab prescritti per tali destinazioni.

Art.4/comma1

  • consente la demolizione/ricostruzione e ampliamento, con possibilità di destinare l’intera volumetria risultante:
    • agli usi preesistenti
    • a residenziale e strettamente connessi

Questa possibilità è chiaramente in violazione del DM 1444/68 giacché può accadere:

  • che venga realizzato (con DE/RIC) un edificio industriale in zona residenziale lasciando inalterato l’uso preesistente
  • ovvero, realizzare edifici residenziali in zone, ad esempio, industriali, demolendo/ricostruendo un preesistente opificio

In entrambi i casi si avrebbe un aggravio del carico urbanistico dovuto non solo all’incremento volumetrico del 35% ma anche, e soprattutto, alla mancanza della prescritta dotazione di urbanizzazioni giacché – secondo il DM 1444/68 – l’entità degli standards è rapportata alla destinazione d’uso e resta diversamente individuata dagli artt. 3 e 5 del succitato DM 1444/68.

Art.5/comma2/b

il rilascio del titolo edilizio è subordinato al reperimento ovvero alla monetizzazione degli standards urbanistici: tale previsione contrasta con il DM 1444/68 giacché nel caso di interventi ex art.4 LR 14/09 (demolizione e ricostruzione con ampliamento) l’entità degli standards da reperire e/o monetizzare viene rapportata “all’aumento volumetrico previsto”: quindi, nel caso in cui sia demolito e ricostruito (ampliandolo) un edificio industriale, ad esempio, di originari 3.000mc, si avrebbe un nuovo edificio di 4.050mc che, per quanto già detto, potrebbe avere destinazione integralmente residenziale ma soddisfacendo uno standards urbanistico per solo 1050 mc, qual è la entità dell’incremento volumetrico.

Evidente la violazione del DM 1444/68 giacché:

  • la originaria entità volumetrica di 3.000 mc che non era a uso residenziale e che, nella migliore delle ipotesi, poteva avere una dotazione degli standards rapportata alla originaria destinazione produttiva (assai inferiore), con la integrale trasformazione in residenziale resterebbe utilizzabile come tale senza avere la dotazione minima di cui al DM 1444/68, come detto, rapportata alla destinazione di utilizzo degli edifici e alle prescrizioni di zona previste dai PRG/PUG.
  • ancora peggiorativa sarebbe la evenienza di un intervento ex art.4 LR 14/09 nel caso in cui l’originario edificio (quello di 3.000 mc) non abbia mai avuto – perché di vetusta realizzazione – una benché minima dotazione di standards.

Questo mancato rispetto di una inderogabile legge statale, qual è il DM 1444/68, si verifica anche per interventi di semplice ampliamento ex art.3 LR 14/09 giacché anche per questi viene ammessa (v. comma 1 dell’art.3) la destinazione a uso residenziale di tutto l’edificio (volume originario più ampliamento).

La proposta di impugnativa alla Corte Costituzionale delle precedenti LLRR sul Piano Casa esplicita palesi violazioni del DM 1444/68 che si rilevano anche in questo disegno di legge, i cui artt. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 di fatto sono “ricopiati” da quelle leggi, sebbene fatti rientrare in una proposta di legge, qualificata come Piano Eco-Casa.

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