Precisazioni sull’obbligo delle mascherine nei luoghi all’aperto
Con riferimento all’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 336 del 12 agosto 2020, si precisa che le prescrizioni di cui all’Art. 1, ed in particolare quelle di cui al comma 1, relative all’obbligo di utilizzo di mascherine «in tutti i luoghi all’aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro», si applicano anche a tutti gli spettacoli all’aperto per il cui svolgimento, fino all’adozione di diversi provvedimenti, continuano ad applicarsi le LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI – CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO (al chiuso e all’aperto) di cui all’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 283 dell’8 luglio 2020.